Il parapetto comunemente detto ringhiera se installata sulla scala e, balaustra se installata su balconi e terrazzi, è un elemento architettonico, necessario, per la fruizione degli spazi in sicurezza. Esso, ha il compito di proteggere l’utente contro la caduta dall’alto è, infatti, previsto ogni qualvolta si abbia un dislivello superiore a 1 m.
Quest’ultimo, a tal scopo, deve avere un’altezza minima di 1 mt, essere in attraversabile da una sfera di diametro pari a 10 cm e, non scalabile.
Questo è quanto si evince dalle normative attualmente in vigore:
- D.M. 236 del 14/06/1989 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
- D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nello specifico il Titolo II e l’Allegato IV riportante i “Requisiti dei luoghi di lavoro”
- Allegato B alla Dgr n. 1428 del 06.09.2011 – Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010 – valido per la regione Veneto
- UNI 10809:1999 – Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati – Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove.
Ma cosa si intende per altezza del parapetto?
È la distanza misurata in verticale dal piano di calpestio al lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio sul vuoto, nel caso delle ringhiere è solitamente il corrimano.
Entrando maggiormente nello specifico:
- Altezza minima dei parapetti deve sempre essere maggiore o uguale a 1m;
- Inattraversabilità: ogni tipo di parapetto deve essere inattraversabile in qualsiasi punto da una sfera di 10 cm di diametro;
- Scalabilità: gli elementi di cui si compongono le ringhiere devono essere disposti in maniera tale da sfavorire l’arrampicata. In particolare, nel caso di parapetti realizzati a fasce orizzontali dovranno essere considerati i seguenti requisiti dimensionali:
- Presenza di una fascia inferiore cieca alta almeno 500 mm dalla punta del gradino per le ringhiere, e dal piano di calpestio per balaustre e con la faccia interna avente profilo rettilineo e perpendicolare al piano terra (specifica della UNI 10809:1999);
- Eventuali elementi orizzontali dovranno rispettare una distanza tra loro inferiore a 20 mm nei primi 70 cm dal piano di calpestio, o in alternativa dovranno essere sostituiti da una protezione cieca (vetro o lamiera) per la stessa altezza tale da impedire l’arrampicata (specifica della UNI 10809:1999);
Fig. 2 _ requisiti geometrico prestazionali dei parapetti secondo la UNI 10809:1999
- la regione Veneto inoltre, nel caso dei parapetti di balconi e terrazze formati da ritti disposti orizzontalmente, li ammette solo se risultano inclinati verso l’interno di almeno 10 gradi rispetto alla verticale ed abbiano un corrimano spostato verso l’interno di almeno 10 cm
Fig. 3 _ parapetto di balcone secondo l’Allegato B alla Dgr n. 1428 del 06.09.2011
Un altro aspetto molto importante dei parapetti è che devono resistere alle spinte che vi possono essere impresse dagli utenti.
A tale scopo non è ancora presente una disciplina normativa a livello nazionale specifica per i parapetti ad uso civile anche se nel D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) è possibile estrapolarne la progettazione.
Affidarsi a un’azienda attenta alle normative e a ogni dettaglio tecnico dimunisce ogni tipo di rischio!